Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale.
      2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.